Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine, almeno per ora, alla controversa vicenda degli accertamenti IMU su numerose aree edificabili del territorio di Giugliano. Con una decisione destinata ad avere effetti rilevanti per centinaia di contribuenti, i giudici amministrativi hanno infatti respinto l’appello presentato dal Comune, confermando integralmente la sentenza pronunciata dal TAR Campania lo scorso gennaio.
IMU sulle aree edificabili a Giugliano: Consiglio di Stato respinge appello del Comune e conferma la linea del TAR
Al centro del caso ci sono le delibere con cui l’amministrazione aveva fissato i valori medi di mercato delle aree fabbricabili utilizzati per determinare l’imponibile IMU per le annualità 2022 e 2023 — con effetto retroattivo anche per gli anni precedenti. Il Consiglio di Stato ha stabilito che tali valori non possono essere applicati limitatamente ai terreni con destinazione urbanistica F1, ossia quelli destinati ad attrezzature e servizi di interesse collettivo.
La prima sentenza del TAR: valori non supportati da reali prezzi di mercato
Il pronunciamento di gennaio del TAR Campania aveva già segnato un punto di svolta nella lunga contestazione nata ai tempi dell’amministrazione Pirozzi, quando venne introdotta una nuova disciplina dei valori delle aree edificabili che portò a un’impennata dell’imposizione fiscale.
Il ricorso accolto dal TAR riguardava alcuni terreni in zona F1, per i quali il Comune aveva attribuito valori ritenuti eccessivi. I giudici avevano contestato all’ente locale di non aver fondato le proprie stime su: ricerche di mercato attendibili, recenti compravendite realmente avvenute nelle aree interessate, criteri tecnico–estimativi coerenti con la destinazione urbanistica specifica. Secondo il Tribunale amministrativo, i valori comunali risultavano quindi privi di “riscontri concreti” e tali da rendere illegittimi gli accertamenti emessi.
Quella sentenza apriva già allora un “varco” per i contribuenti che avevano ricevuto avvisi di accertamento relativi a terreni in zona F1, con la concreta possibilità di rovesciare l’imposizione ritenuta non conforme ai criteri di mercato.
Gli sviluppi attesi: ricorsi in arrivo anche per le aree C2 e D2
“La decisione ha un effetto domino immediato: gli atti di accertamento per gli anni 2017 e 2018 risultano illegittimi e il Comune sarà obbligato a restituire gli importi già versati dai contribuenti coinvolti“, spiega l’avvocato Emanuele D’Alterio. “La conferma da parte del Consiglio di Stato rafforza ulteriormente la posizione dei contribuenti e rischia di avere effetti molto più ampi del solo perimetro urbano della zona F1. Davanti al TAR, infatti, sono già pendenti ricorsi analoghi riguardanti terreni con destinazione urbanistica C2 e D2, per i quali le sentenze sono attese nel 2026 – prosegue il legale -. La previsione, alla luce dell’attuale quadro giuridico, è che anche tali giudizi possano seguire lo stesso orientamento, mettendo in discussione l’intero impianto delle valutazioni comunali sugli ultimi anni di imposizione IMU sulle aree edificabili”.
Il Comune costretto a correre ai ripari
Per l’amministrazione comunale si tratta ora di rivedere in modo sostanziale i criteri utilizzati per fissare i valori delle aree fabbricabili, adottando parametri oggettivi e verificabili e aggiornando gli strumenti urbanistici in modo più aderente al mercato reale.
Nel frattempo, dovrà procedere: all’annullamento degli accertamenti illegittimi, al rimborso di quanto già pagato, e alla revisione immediata delle pratiche pendenti. Una vicenda che potrebbe costituire un vero precedente per molti altri cittadini e che segna un punto fermo sulla necessità di trasparenza e coerenza nelle politiche tributarie locali.
Le reazioni
Alla notizia della sentenza, arrivano le prime reazioni politiche. “Con la sentenza del Consiglio di Stato è stato chiarito definitivamente l’illegittimità delle delibere IMU aree edificabili tanto volute dall’amministrazione Pirozzi”, tuona il consigliere comunale Gianluca Pianese. “Ci si chiede perché l’amministrazione Pirozzi ha voluto così fortemente tassare ai fini IMU le aree fabbricabili? La legge è chiara: le aree fabbricabili vanno tassate al valore venale al primo gennaio di ogni anno. Il comune può emettere una delibera per stabilire i valori ai fini Imu delle aree fabbricabili che deve tenere conto delle caratteristiche individuali di ciascun fondo. Tutto ciò non é stato fatto, anzi l’illegittimo operato dell’amministrazione Pirozzi ha esposto il comune ad un inutile aggravio di spese per accertamenti che oggi sono nulli. Di questi costi inutili chi paga? I cittadini”.

